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Documento di valutazione dei rischi
La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
La Valutazione dei rischi avviene attraverso l’analisi e la verifica di:
• rischi determinati dalle caratteristiche strutturali e ambientali dei luoghi di lavoro;
• rischi trasmissibili, derivanti dallo svolgimento delle attività lavorative;
• rischi connessi alle attività lavorative, compresi i rischi derivanti dall’uso di macchine, attrezzature ed impianti;
• adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale;
• misure tecniche ed organizzative;
• documenti e procedure.

Il documento è articolato in tre parti e contiene:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
La relazione deve fornire indicazioni almeno su:
• le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato;
• le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;
• il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.
Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare:
• i pericoli ed i rischi correlati;
• le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);
• i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;
• gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.);

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base della valutazione effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, con l’indicazione:
• degli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e di quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;
• delle conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;
• dell’elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, illustrando in particolare:
• l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
• il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;
• il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell’azione di controllo.
 
 
 
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